Art. 15.
(Funzioni del difensore civico).

      1. Le funzioni del difensore civico sono:

          a) la funzione di controllo;

          b) la funzione di composizione dei conflitti;

          c) la funzione di sollecitazione di atti di riforma.

      2. Le funzioni di controllo nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono esercitate sia su richiesta che d'ufficio e si concludono con specifiche raccomandazioni dirette alle pubbliche amministrazioni stesse. Inoltre il difensore civico compie i controlli di legittimità sugli atti degli enti locali previsti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
      3. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata sia a tutelare tutti i cittadini nei confronti delle pubbliche amministrazioni, particolarmente quelli che per ragioni sociali non hanno facile accesso agli strumenti di tutela in sede civile

 

Pag. 15

o amministrativa previsti dalla legislazione vigente, sia a ridurre il contenzioso esistente presso gli organi giurisdizionali e si esplica mediante l'azione di mediazione tra le parti in lite, aiutandole a stabilire un rapporto che modifichi in senso positivo l'atteggiamento reciproco.
      4. La funzione di sollecitazione di atti di riforma è finalizzata all'ottenimento di riforme legislative e amministrative e alla sollecitazione nell'applicazione delle riforme stesse. Nell'esplicazione di tale funzione il difensore civico interviene ogni qualvolta nello svolgimento della propria attività constati l'esigenza che si colmino carenze legislative, che si realizzino modifiche normative oppure che vengano adottate altre misure da parte dello Stato e delle pubbliche amministrazioni.